Regolamento della Cassa Edile di Como e Lecco
Art. 1

La denuncia mensile nominativa dei lavoratori occupati deve essere redatta utilizzando esclusivamente la procedura telematica in uso alla Cassa Edile; la denuncia deve essere consegnata alla procedura entro e non oltre il 20° giorno successivo al periodo di paga cui si riferisce. Nel caso in cui tale scadenza cada in giorno festivo o sabato, il termine si intende spostato al primo giorno feriale successivo.
La mancata trasmissione della denuncia mensile, entro il termine anzidetto, comporterà per l'Impresa una penale fissata nella misura di Euro 50,00 (cinquanta/00). La stessa sanzione viene applicata in caso di consegna su supporto cartaceo.
Il frontespizio della denuncia deve essere sottoscritto dal datore di lavoro o dal legale rappresentante oppure da un suo delegato ed inviato alla Cassa Edile entro e non oltre la fine del secondo mese successivo al periodo di paga a cui di riferisce.

Art. 2

Il datore di lavoro è inoltre responsabile delle omissioni e delle dichiarazioni erronee o inesatte dei dati contenuti nella denuncia mensile nominativa dei lavoratori occupati, salva ogni azione da parte della Cassa Edile per la reintegrazione dei danni eventualmente sofferti.

Art. 3

Gli importi delle percentuali dovute per ferie e gratifica natalizia, il contributo destinato al fondo per l'anzianità professionale edile ordinaria e straordinaria, il contributo per l'addestramento professionale, il contributo per il comitato paritetico antinfortunistico, il contributo RLST, il contributo rimborso RLS e di assistenza contrattuale FACL, il contributo per gli indumenti da lavoro, le quote provinciali e nazionali di adesione contrattuale, il contributo prestazioni e servizi Cassa Edile per le parti a carico dei datori di lavoro e quelle trattenute ai lavoratori nonché l'eventuale quota associativa alla organizzazione imprenditoriale di categoria e l'eventuale quota PREVEDI (Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili e dei Settori Affini), dovranno risultare accreditati su uno dei diversi conti correnti dell'Ente con valuta entro e non oltre il mese successivo a quello cui si riferiscono.

Tuttavia saranno ammessi versamenti oltre il precitato termine purché accreditati tassativamente entro:

Scadenza Periodo di riferimento
31 gennaio 1° ottobre - 31 dicembre
30 aprile 1° gennaio - 31 marzo
31 luglio 1° aprile - 30 giugno
31 ottobre 1° luglio - 30 settembre

con l'aggravio dell'interesse di mora calcolato in ragione annua pari al tasso EURIBOR semestrale (tasso 365) del 1° aprile e del 1° ottobre, maggiorato di 1,7 punti.

Per ritardi oltre i termini trimestrali su citati, viene definita la penalità nella misura dello 0,03% (zero virgola zero tre per cento) al giorno calcolata sul totale maturato, maggiorato degli interessi di mora.

Art. 4

Gli importi dovuti alla Cassa Edile dovranno essere versati, con l'apposito modulo, esclusivamente su uno dei seguenti conti correnti:

Numero Conto Banca
100000000115   S. Paolo IMI - Sede di Como
000000190012   Banca Nazionale del Lavoro - Filiale di Como
000001297114   Intesa BCI - rete Cariplo - Sede di Como
000000035020   Banca Popolare di Bergamo / Credito Varesino - Sede di Como
000000007500   Deutsche Bank (div. Banca Popolare di Lecco) - Sede di Como
000002280048   Intesa BCI -Rete Ambroveneto - Filiale di Como
000000049185  Cassa Rurale ed Artigiana di Cantu' - Sede di Cantù'
000009003x12   Banca Popolare di Sondrio - Succursale di Como

Art. 5

A richiesta delle singole imprese la Cassa Edile rilascerà una dichiarazione attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi contrattuali (vedi articolo 3).

Art. 6

Presso la Cassa Edile sono istituite:

  1. l'anagrafe dei datori di lavoro denuncianti;
  2. l'anagrafe dei lavoratori iscritti.

Art. 7

Sulle posizioni intestate dei singoli datori di lavoro saranno registrati tutti gli importi dovuti e versati per qualsiasi ragione e causa con l'indicazione per ogni partita del periodo di retribuzione corrispondente nonché la valuta dell'accredito bancario. Nel caso di importi dovuti a rimborso all'impresa, la Cassa Edile è autorizzata a trattenere da tali rimborsi, sino a concorrenza, qualsiasi somma le fosse dovuta dall'impresa stessa a qualunque titolo o causa.

Sulle posizioni di ogni lavoratore dovranno essere indicati, oltre ai dati anagrafici, la qualifica, la retribuzione denunciata per singola impresa, gli importi degli accantonamenti ferie e gratifica natalizia dovuti e pagati per ogni periodo contrattuale (1° ottobre/31 marzo e 1° aprile/30 settembre) nonché le diverse liquidazioni per l'anzianità professionale edile, le prestazioni integrative contrattuali (malattia e infortunio) e assistenze diverse, nonché tutti i dati relativi all'eventuale adesione al Fondo di Previdenza Complementare Prevedi.

Art. 8

La posizione contributiva dell'impresa, in caso di mancanza di operai per licenziamento/dimissione e/o trasferimento in altre province, verrà sospesa salvo diversa richiesta da parte dell'impresa stessa o del suo consulente a seguito di imminente assunzione o trasferimento di personale. E' possibile, per un periodo massimo di due mesi, l'invio della denuncia negativa (senza lavoratori).

Art. 9

La corresponsione degli importi accantonati per ferie e gratifica natalizia verrà effettuata dalla Cassa Edile direttamente agli interessati con assegno di bonifico "non trasferibile" o accredito bancario nei termini seguenti:

  • entro la fine di luglio: le percentuali maturate durante il periodo 1° ottobre - 31 marzo
  • entro il 15 dicembre : le percentuali maturate durante il periodo 1° aprile - 30 settembre
Detti importi verranno inviati al domicilio dei beneficiari al netto delle somme dovute per rimborso spese e quote eventualmente poste a loro carico per contratto di lavoro.

La Cassa Edile trasmetterà all'impresa un elenco nominativo dei bonifici emessi, riassuntivo della percentuale netta liquidata a ogni singolo dipendente.

Non sono ammessi pagamenti diretti di importi parziali o totali dall'impresa ai lavoratori per qualsiasi ragione o causa, salvo casi eccezionali, per singolo lavoratore, previo specifico accordo con la Cassa Edile.

Art. 10

Il lavoratore potrà richiedere alla Cassa Edile la verifica della sua posizione ogni qualvolta ne adduca motivo.

Art. 11

La Cassa Edile risponde esclusivamente della corrispondenza delle somme introitate con quelle liquidate a ciascun lavoratore.
Qualsiasi contestazione in merito deve essere presentata, sotto pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di emissione degli assegni.

Art. 12

Gli importi degli assegni che, per qualsiasi ragione, dovessero ritornare alla Cassa Edile, saranno accantonati in apposito conto infruttifero a disposizione degli interessati o loro aventi causa.

Art. 13

Il pagamento anticipato delle somme accantonate potrà avere luogo, su domanda degli aventi diritto, nei soli casi in cui venga a cessare o sospendere il rapporto di iscrizione alla Cassa Edile e più precisamente:

  • quando il lavoratore comprovi il proprio cambio di attività o mestiere, o si rechi all'estero per motivi di lavoro;
  • in caso di chiamata alle armi per obblighi di leva o di richiamo;
  • in caso di pensionamento per invalidità o vecchiaia, ai sensi di legge;
  • per decesso dell'iscritto.

Art. 14

La Cassa Edile non può corrispondere ai lavoratori alcun anticipo sulle somme accantonate, ad eccezione dei casi di effettiva e comprovata necessità ed a insindacabile giudizio del Comitato di Presidenza della Cassa Edile stessa.


Lo schema del presente regolamento visto l'art.9 dello Statuto della Cassa Edile, sentito il parere favorevole espresso dalle Associazioni di categoria, per la parte di loro competenza, è stato approvato il 5 febbraio 1979 dal Comitato di Gestione della Cassa Edile medesima e successivamente aggiornato sulla base della normativa contenuta nei vigenti: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, Contratto Collettivo di Lavoro della provincia di Como e Contratto Territoriale integrativo di Lecco e Circondario.

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